Convenzione Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Amministrativa che A.U.A.P.S. mette a disposizione dell’Avvocato e/o Procuratore dello Stato e l'Avvocato dipendente pubblico.
Attività Assicurata
Responsabilità Civile verso Terzi
a. L’Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per colpa grave in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali svolte presso l’Ente indicato nel frontespizio di polizza, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l’Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge;
b. La garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
c. Si conviene che in caso di decesso dell’Assicurato rimane l’obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per sinistri verificatosi durante il tempo della validità dell’assicurazione, sulla base di quanto previsto all’art.18, ferme le prescrizioni previste dalla legge.
Responsabilità Amministrativa e Amministrativa - Contabile
a. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all’ente di Appartenenza e/o all’Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell’attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.
b. La garanzia si intende inoltre estesa all’azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali involontariamente provocati dall’Assicurato stesso per colpa grave, in proprio od in corso con altri.
c. Si conviene che in caso di decesso dell’Assicurato rimane l’obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l’Ente di Appartenenza, per Sinistro verificatosi durante il tempo della validità dell’assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla legge.
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che lo stesso si civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniali, in forza della propria Responsabilità civile derivante dalle attribuzioni dei seguenti riferimenti legislativi: R.D. 1611 del 1933 ulteriormente definito dalla Legge n. 103 del 1979.
Retroattività: illimitata
Franchigia: non prevista
Postuma: vedi art.13 di polizza
Comunicazione di marketing per la distribuzione di prodotti assicurativi.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente tutta la documentazione precontrattuale.